martedì 26 marzo 2013

Traduzione del mercoledi 20 marzo.


L’impiego dei precari nelle compagnie con uno statuto associativo.

Prima di tutto, qualche richiamo sul diritto del lavoro e del regime d’assicurazione contro la disoccupazione degli artisti e tecnici precari dello spettacolo.

La precarietà si basa su due pilastri giuridici : un regime d’assicurazione contro la disoccupazione specifico ed un tipo di contratto specifico, il contratto a tempo determinato, detto « di uso ».

Perché gli artisti e tecnici dello spettacolo dipendono di un regime d’assicurazione contro la disoccupazione specifico ?

Negli anni 60, le parti sociali hanno steso il regime d’assicurazione contro la disoccupazione specifico dal cinema ai settori dello spettacolo animato e registrato. Questo regime, che fa l’oggetto d’allegati (gli allegati 8 et 102) mira a rispondere ai bisogni particolari degli artisti e tecnici. Generalmente, in fatti, la loro situazione si caratterisa con un’alternanza irregolare dei periodi di lavoro e periodi di disoccupazione, una pluralità di datori di lavoro successivi o simultanei, una grande variabilità degli stipendi.

Per “compensare” questa precarietà, tra diversi contratti che sono per natura dei contratti a tempo determinato - si parla di contratto a tempo determinato d’uso - questi artisti e tecnici percepiscono dei sussidi delle Assedic che si sostituiscono agli stipendi non percepiti durante i periodi di disuccupazione o di tempo di non impiego, e chi per questa ragione sono chiamati “renditi di sostitutivi”.

Che cosa è un contratto a tempo determinato d’uso?

Il contratto a tempo determinato detto “d’uso” è un contratto a tempo determinato applicabile a dei settori di attività nei quali è d’uso costante di non contrarre al contratto a tempo indeterminato a causa della natura dell’attività e del carattere per natura temporanea del impiego. Questi settori sono definiti in modo limitativo con un decreto.  Ne fanno parte particolarmente lo spettacolo, l’audiovisivo, la produzione cinematografica, ma anche l’insegnamento, lo sfruttamento boschivo, la pesca, ecc. Gli impieghi in questione sono definiti attraverso una convenzione o degli accordi collettivi, sia al livello delle convenzioni collettive di settore, sia al livello dell’assicurazione contro la disoccupazione. Per esempio, se degli impieghi puntuali di musicisti o di tecnici luce sono elleggibili [...]


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